Termini e Condizioni

Termini e condizioni generali per la fornitura di lavoratori flessibili

 

Articolo 1: Campo di applicazione

  1. I presenti termini e condizioni generali si applicano a tutte le offerte, incarichi e altri accordi delle agenzie di lavoro temporaneo di Reduzs BV con sede nei Paesi Bassi nella misura in cui si riferiscono alla fornitura di lavoratori distaccati e/o temporanei ai clienti.
  2. Non si applicano eventuali condizioni di acquisto o altre condizioni del cliente.
  3. Accordi divergenti dalle presenti condizioni generali si applicano solo se legalmente concordati per iscritto.

Articolo 2: Definizioni Nelle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:

  1. Agenzia per il lavoro: l'agenzia per il lavoro olandese di: Reduzs BV che mette a disposizione dei clienti lavoratori distaccati e/o temporanei sulla base di un contratto.
  2. Lavoratore temporaneo: qualsiasi persona fisica che ha stipulato un contratto di distacco e/o di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 7:690 del Codice civile olandese con l'agenzia per l'impiego privata, al fine di svolgere un lavoro per terzi sotto la direzione e supervisione di tale terzo.
  3. Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica che fa svolgere un lavoro distaccato e/o temporaneo sotto la sua direzione e vigilanza nell'ambito di un incarico di cui al comma 4 del presente articolo.
  4. Incarico: l'accordo tra un cliente e l'agenzia di lavoro interinale in base al quale un unico lavoratore distaccato e/o interinale, di cui al comma 2 del presente articolo, viene messo a disposizione dall'agenzia di lavoro interinale del cliente per svolgere lavorare sotto la direzione e supervisione del cliente, previo pagamento della tariffa del cliente.
  5. Distacco: l'assunzione di un lavoratore temporaneo nell'ambito di un incarico.
  6. Clausola di lavoro temporaneo: la disposizione scritta nel contratto di lavoro tra l'agenzia di lavoro temporaneo e il lavoratore temporaneo e/o nel contratto collettivo di lavoro, in cui si dispone che il contratto di lavoro cessa di diritto perché la fornitura del lavoratore temporaneo da parte del lavoratore temporaneo l'agenzia di collocamento al cliente termina su richiesta del cliente (articolo 7:691 paragrafo 2 BW).
  7. Contratto collettivo di lavoro: il contratto collettivo di lavoro per i lavoratori temporanei, concluso tra l'Algemeen Bond Uitzendbedrijven (ABU) da un lato e FNV Bondgenoot, CNV Dienstenbond e De Unie dall'altro.
  8. Tariffa cliente: la tariffa dovuta dal cliente all'agenzia di lavoro interinale, esclusi supplementi, rimborsi spese e IVA. La tariffa è calcolata su base oraria, salvo diversa indicazione.
  9. Retribuzione del datore di lavoro: la retribuzione del datore di lavoro come definita nel contratto collettivo di lavoro.
  10. Settimana: la settimana di calendario che inizia lunedì alle 00:00 e termina domenica alle 24:00.

Articolo 3: La cessione e il provvedimento di cessione

  1. L'incarico è stipulato a tempo determinato o indeterminato.
  2. La cessione a tempo determinato è la cessione che viene stipulata: a) o per un periodo determinato; b) o per un periodo determinabile; c) o per un periodo determinabile che non eccede un periodo determinato. Il termine termina per effetto di legge, per scadenza del tempo pattuito o perché si verifica un evento predeterminato e oggettivamente determinabile.
  3. La disdetta di un incarico a tempo indeterminato deve essere effettuata per iscritto, tenendo conto di un periodo di preavviso di 15 giorni di calendario.
  4. Non è possibile una disdetta temporanea dell'incarico per un periodo determinato, salvo diverso accordo scritto. Se è stata concordata una disdetta provvisoria, la disdetta è possibile con un termine di preavviso di 15 giorni solari. La disdetta deve essere effettuata per iscritto.
  5. Ciascun incarico termina immediatamente per scioglimento nel momento in cui una delle parti invoca lo scioglimento dell'incarico perché: a) l'altra parte è inadempiente; b) l'altra parte è stata liquidata; c) l'altra parte è stata dichiarata fallita o ha chiesto la sospensione dei pagamenti.Se l'agenzia di lavoro interinale invoca lo scioglimento per uno di questi motivi, la richiesta del cliente di porre fine alla prestazione è determinata dal comportamento del cliente su cui si basa lo scioglimento. Ciò non comporta alcuna responsabilità da parte dell'agenzia di lavoro interinale per i danni che ne derivano al cliente. In seguito allo scioglimento i crediti dell'agenzia di lavoro interinale diventeranno immediatamente esigibili
  6. La fine dell'incarico significa la fine della prestazione. Per risoluzione dell'incarico da parte del cliente si intende la richiesta del cliente all'agenzia di lavoro interinale di porre fine alla/e disposizione/i attuale/i alla data in cui l'incarico è terminato legalmente o in cui l'incarico è stato sciolto legalmente.
  7. Se tra il lavoratore temporaneo e l’agenzia di lavoro temporaneo vige la clausola di lavoro temporaneo, la prestazione del lavoratore temporaneo su richiesta del cliente termina quando il lavoratore temporaneo comunica di non essere in grado di svolgere il lavoro a causa di incapacità lavorativa. nella misura necessaria, ci si aspetta che il cliente accolga questa richiesta. Il cliente confermerà questa richiesta per iscritto all'agenzia di lavoro interinale, se richiesto.
  8. La disposizione cessa di diritto se e non appena l'agenzia di lavoro temporaneo non può più mettere a disposizione il lavoratore temporaneo perché il contratto di lavoro tra l'agenzia di lavoro temporaneo e il lavoratore temporaneo è terminato e tale contratto di lavoro non viene successivamente proseguito a beneficio dello stesso cliente. In questo caso l'agenzia di lavoro interinale non è imputabile ad eventuali mancanze nei confronti del cliente, né è responsabile per eventuali danni che il cliente potrebbe subire da ciò.
  9. Il cliente informerà tempestivamente l'agenzia di lavoro interinale della cessazione o della prosecuzione dell'incarico, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, al fine di consentire all'agenzia di lavoro interinale di adempiere correttamente e pienamente ai propri obblighi previsti dalla legge. periodo di preavviso.

Articolo 4: Sostituzione e disponibilità

  1. L'agenzia di lavoro interinale ha il diritto di offrire un lavoratore temporaneo sostitutivo durante la durata dell'incarico, senza che sia necessaria l'autorizzazione del cliente. Il cliente si rifiuterà di collaborare alla sostituzione solo per motivi ragionevoli.
  2. L'agenzia di lavoro interinale ha in ogni momento il diritto di proporre al cliente la sostituzione del lavoratore temporaneo messo a disposizione da un altro lavoratore temporaneo durante la prosecuzione dell'incarico, tenendo conto della politica aziendale o della politica del personale dell'agenzia di lavoro interinale, della conservazione del personale impiego o il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, in particolare la linea guida sul licenziamento per il settore del lavoro temporaneo. Il cliente rifiuterà tale proposta solo per motivi ragionevoli. Il cliente fornirà motivazioni scritte per qualsiasi rifiuto, se richiesto.
  3. L’agenzia di lavoro interinale non è imputabile ad alcuna mancanza nei confronti del cliente e non è tenuta a risarcire al cliente eventuali danni o costi se, per qualsiasi motivo, l’agenzia di lavoro interinale non può (o non può più) assumere un lavoratore temporaneo (sostitutivo), o almeno non (più) nei modi e nei modi in cui può metterli a disposizione del cliente come concordato al momento dell'incarico o successivamente.
  4. Se il lavoratore temporaneo viene sostituito da un altro lavoratore temporaneo, la retribuzione oraria del lavoratore temporaneo sostituito verrà rideterminata sulla base di cui all'articolo 9 delle presenti condizioni generali e la tariffa cliente verrà adeguata di conseguenza previo accordo.

Articolo 5: Diritto di sospensione

  1. Il cliente non ha il diritto di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il rapporto di lavoro del lavoratore temporaneo, a meno che non vi sia forza maggiore ai sensi dell'articolo 6:75 del Codice civile olandese.
  2. In deroga al comma 1 del presente articolo, la sospensione è possibile se: - ciò è concordato per iscritto e ne è specificato il termine; - e il cliente dimostra che non c'è temporaneamente lavoro disponibile o il lavoratore temporaneo non può essere assunto; - e l'agenzia di lavoro interinale può ricorrere con successo al lavoratore temporaneo per ottenere l'esclusione dall'obbligo di continuare a pagare la retribuzione in base al contratto collettivo di lavoro.Il cliente non è debitore della tariffa cliente per la durata della sospensione.
  3. Se il cliente non ha il diritto di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro, ma non ha temporaneamente lavoro per il lavoratore temporaneo o non può assumerlo, il cliente è tenuto a pagare integralmente l'agenzia di lavoro temporaneo per la durata dell'incarico al cliente tariffa sull'ultimo numero applicabile o abituale di ore e straordinari previsti dall'incarico per periodo (settimana, mese, ecc.).

Articolo 6: Procedura di lavoro

  1. Prima dell'inizio dell'incarico, il cliente fornisce all'agenzia di lavoro interinale una descrizione accurata della posizione, dei requisiti lavorativi, dell'orario di lavoro, dell'orario di lavoro, delle attività, del posto di lavoro, delle condizioni di lavoro e della durata prevista dell'incarico.
  2. L'agenzia di lavoro interinale determina, sulla base delle informazioni fornite dal cliente e delle qualità, conoscenze e competenze a sua conoscenza dei lavoratori temporanei che è autorizzata a mettere a disposizione, quali lavoratori temporanei propone al cliente per l'esecuzione del contratto Incarico. Il cliente ha il diritto di rifiutare il lavoratore temporaneo proposto, per cui la fornitura del lavoratore temporaneo proposto non avrà luogo.
  3. L'agenzia di lavoro interinale non mancherà di agire nei confronti del cliente e non è tenuta a risarcire eventuali danni qualora i contatti tra il cliente e l'agenzia di lavoro interinale prima di un possibile incarico, inclusa una richiesta specifica da parte del cliente di mettere a disposizione un lavoratore temporaneo, per qualsiasi ragione non portino quindi all'effettiva fornitura di un lavoratore temporaneo o comunque non entro il periodo desiderato dal cliente.
  4. L'agenzia di lavoro interinale non risponde dei danni derivanti dall'impiego di lavoratori che non sembrano soddisfare i requisiti stabiliti dal cliente, a meno che il cliente non presenti reclamo scritto al riguardo all'agenzia di lavoro interinale entro un termine ragionevole dall'inizio dell'incarico e ne dimostra la validità sia dovuto a dolo o intenzionale imprudenza da parte dell'agenzia di lavoro interinale nella selezione.

Articolo 7: Orario di lavoro e orario di lavoro

  1. L'ambito di lavoro e l'orario di lavoro del lavoratore temporaneo presso il cliente sono indicati nella conferma d'ordine o diversamente concordati. L'orario di lavoro, l'orario di lavoro e i periodi di riposo del lavoratore temporaneo sono gli stessi orari e orari abituali del cliente, salvo diverso accordo. Il cliente garantisce che l'orario di lavoro, di riposo e di lavoro del lavoratore temporaneo soddisfa i requisiti legali. Il cliente garantisce che il lavoratore temporaneo non superi l'orario di lavoro consentito dalla legge e l'ambito di lavoro concordato.
  2. Le ferie e i permessi del lavoratore temporaneo sono organizzati in conformità con la legge e il contratto collettivo di lavoro.
  3. Se e nella misura in cui il lavoratore temporaneo necessita di formazione specifica o istruzioni (di lavoro) per l'esecuzione dell'incarico, le ore che il lavoratore temporaneo dedica a tale formazione e/o istruzioni di lavoro verranno addebitate al cliente come ore lavorate. Le ore dedicate ad altra formazione non specificatamente richiesta per l'incarico non verranno addebitate al cliente, salvo diverso accordo. I periodi di assenza necessari per altre formazioni vengono stabiliti di concerto tra il cliente e l'agenzia di lavoro interinale e, se possibile, concordati all'inizio dell'incarico.

Articolo 8: Chiusure di aziende e ferie obbligatorie

  1. Al momento dell'assunzione dell'incarico, il cliente è tenuto a informare l'agenzia di lavoro interinale di eventuali chiusure aziendali e di giorni di riposo richiesti collettivamente durante la durata dell'incarico, in modo che l'agenzia di lavoro interinale possa, se possibile, integrare questa circostanza nel contratto di lavoro con il lavoratore temporaneo. Se dopo l'assunzione dell'incarico viene a conoscenza dell'intenzione di procedere alla chiusura dell'azienda e/o al riposo collettivo obbligatorio, il cliente deve informarne immediatamente l'agenzia di lavoro interinale. Se il cliente non informa tempestivamente l'agenzia di lavoro interinale, è obbligato a pagare integralmente all'agenzia di lavoro interinale per la durata della chiusura dell'azienda la tariffa del cliente per l'ultimo numero di ore in vigore o abituale e gli straordinari per periodo secondo l'incarico e le condizioni.

Articolo 9: Carica e remunerazione

  1. Prima dell'inizio dell'incarico, il cliente fornisce la descrizione della posizione che dovrà svolgere il lavoratore temporaneo e la corrispondente classificazione nel sistema retributivo del cliente.
  2. La retribuzione del lavoratore temporaneo, comprensiva delle eventuali indennità e rimborsi spese, è determinata in conformità al contratto collettivo di lavoro (ivi incluse le disposizioni in merito alla retribuzione del lavoratore, cfr. successivi paragrafi 4 e 6) e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, sulla base della mansione descrizione fornita dal cliente.
  3. Se in qualsiasi momento risultasse che la descrizione del lavoro e la relativa classificazione non corrispondono alla posizione effettivamente ricoperta dal lavoratore temporaneo, il cliente fornirà immediatamente all'agenzia di lavoro interinale la descrizione del lavoro corretta e la relativa classificazione. La retribuzione del lavoratore temporaneo sarà rideterminata sulla base della nuova mansione. La posizione e/o l'inquadramento possono essere modificati in corso d'incarico se il lavoratore temporaneo reclama ragionevolmente tale rettifica invocando la normativa, il contratto collettivo di lavoro e/o la retribuzione del datore di lavoro. Se l'adeguamento comporta una retribuzione più elevata, l'agenzia di lavoro interinale adeguerà di conseguenza la retribuzione del lavoratore temporaneo e la tariffa del cliente. Il cliente è debitore all'agenzia di lavoro interinale di questa tariffa corretta dal momento in cui viene eseguita la posizione effettiva.
  4. L'agenzia di lavoro interinale è obbligata, ai sensi del contratto collettivo di lavoro, ad applicare la retribuzione del datore di lavoro a partire dal primo giorno di distacco.
  5. Il cliente fornirà tempestivamente all'agenzia di lavoro interinale, prima del primo giorno di collocamento, informazioni su tutti gli elementi della retribuzione del datore di lavoro (per quanto riguarda gli importi e i tempi degli aumenti salariali iniziali; nella misura conosciuta in quel momento) .
  6. Se l'agenzia di lavoro interinale ha concordato con il cliente di applicare la retribuzione del datore di lavoro a partire dal primo giorno lavorativo del lavoratore temporaneo e/o se esiste un programma per lavoratori qualificati, l'agenzia di lavoro interinale applicherà la retribuzione del datore di lavoro a partire dal primo giorno lavorativo giorno del lavoratore interinale e il cliente informerà il cliente prima dell'inizio delle attività, fornirà all'agenzia di lavoro interinale le informazioni di cui al comma 5 del presente articolo.
  7. Il cliente informerà tempestivamente e comunque immediatamente l'agenzia di lavoro interinale non appena verrà a conoscenza di variazioni della retribuzione del datore di lavoro e di aumenti salariali iniziali stabiliti e/o di pagamenti una tantum.
  8. Se e nella misura in cui il cliente fornisce informazioni errate o incomplete nell'ambito del presente articolo, tutte le conseguenze che ne derivano saranno a carico del cliente. Il cliente indennizzerà l'agenzia di lavoro interinale a questo riguardo.
  9. Indennità e indennità quali straordinari, tempo di viaggio/tempo di viaggio, condizioni fisicamente impegnative, lavoro a turni o irregolarità, in orari o giorni speciali (compresi i giorni festivi), orari spostati e/o turni di reperibilità o di disponibilità vengono ricompensati in conformità con il Contratto collettivo di lavoro ABU e/o altre norme applicabili sulle condizioni di lavoro e vengono trasmessi al cliente.

Articolo 10: Buona gestione e supervisione/buona direzione

  1. Il committente si comporterà nei confronti del lavoratore interinale nell'esercizio della vigilanza o della direzione, nonché per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro, con la stessa prudenza che è tenuto a tenere nei confronti dei propri dipendenti.
  2. Al cliente non è consentito “prestare” il lavoratore temporaneo a terzi; vale a dire, metterlo a disposizione di un terzo per l'esecuzione di un lavoro sotto la supervisione o la direzione di tale terzo. Nel prestito rientra anche la messa a disposizione da parte del cliente di un lavoratore temporaneo ad una persona (giuridica) con la quale il cliente è affiliato in un gruppo (impresa).
  3. Il cliente può assumere il lavoratore temporaneo in deroga alle disposizioni dell'incarico e delle condizioni solo se l'agenzia di lavoro temporaneo e il lavoratore temporaneo lo hanno concordato in anticipo per iscritto. Possono essere imposte condizioni a tale consenso.
  4. L'impiego del lavoratore temporaneo all'estero da parte di un cliente stabilito nei Paesi Bassi è possibile solo sotto la stretta direzione e supervisione del cliente e per un periodo di tempo determinato, se ciò è stato concordato per iscritto con l'agenzia di lavoro temporaneo e il lavoratore temporaneo ha ha accettato questo per iscritto.
  5. Il cliente risarcirà il lavoratore interinale per ogni danno subito a causa del danneggiamento o della distruzione di un bene di sua proprietà, utilizzato nell'ambito del lavoro assegnato.
  6. L'agenzia di lavoro interinale non è responsabile nei confronti del cliente per danni e perdite subiti dal cliente, da terzi o dallo stesso lavoratore temporaneo derivanti da azioni o omissioni del lavoratore temporaneo.
  7. L'agenzia di lavoro interinale non è responsabile nei confronti del cliente per gli obblighi che i lavoratori temporanei hanno contratto o sono sorti per loro nei confronti del cliente o di terzi, con o senza il consenso del cliente o di questi terzi.
  8. Il cliente manleva l'agenzia di lavoro interinale da qualsiasi responsabilità (compresi i costi, compresi i costi effettivi dell'assistenza legale) dell'agenzia di lavoro interinale in quanto datore di lavoro del lavoratore temporaneo - direttamente o indirettamente - per quanto riguarda i danni, le perdite e gli obblighi di cui all'art. commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
  9. Il cliente stipulerà, per quanto possibile, un'adeguata assicurazione contro la responsabilità sulla base delle disposizioni del presente articolo. Su richiesta dell'agenzia di lavoro interinale, il cliente fornirà una prova valida (polizza) dell'assicurazione.

Articolo 11: Condizioni di lavoro

  1. Il cliente dichiara di essere consapevole di essere considerato datore di lavoro ai sensi della legge sulle condizioni di lavoro.
  2. Il cliente è responsabile nei confronti del lavoratore temporaneo e dell'agenzia di lavoro interinale del rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 7:658 del Codice civile olandese, dalla Legge sulle condizioni di lavoro e dalle relative normative in materia di sicurezza sul lavoro e buone condizioni di lavoro in generale. Di conseguenza, il cliente dovrà, tra le altre cose, sistemare e mantenere i locali, le attrezzature e gli strumenti nei o con i quali consente al lavoratore temporaneo di svolgere il lavoro, adottare tali misure e fornire istruzioni al lavoratore temporaneo per eseguire il lavoro svolgere il lavoro ragionevolmente necessario per evitare che il lavoratore temporaneo subisca un danno nel senso più ampio del termine durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  3. Il cliente è tenuto a fornire tempestivamente, e comunque un giorno lavorativo prima dell'inizio dei lavori, informazioni scritte al lavoratore interinale e all'agenzia di lavoro interinale, sulle qualifiche professionali richieste e sulle caratteristiche specifiche del posto di lavoro da occupare . Il cliente fornisce attivamente al lavoratore temporaneo le informazioni relative all'inventario e alla valutazione dei rischi (RIE) utilizzato nella sua azienda.
  4. Se il lavoratore temporaneo subisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, il cliente, se richiesto dalla legge, ne informerà immediatamente le autorità competenti e provvederà a redigere senza indugio un verbale scritto. Il verbale registra le circostanze dell'infortunio in modo tale da poter stabilire con un ragionevole grado di certezza se e in quale misura l'infortunio sia dovuto a misure insufficienti per prevenire l'infortunio o la malattia professionale. Il cliente informa quanto prima l'agenzia di lavoro interinale dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale e presenta copia del verbale redatto.
  5. Il cliente risarcirà il lavoratore temporaneo - e manleverà l'agenzia di lavoro interinale - da tutti i danni (compresi i costi, compresi i costi effettivi dell'assistenza legale) che il lavoratore temporaneo subisce nell'ambito dell'esecuzione del suo lavoro, se e nella misura in cui il cliente e/o l'agenzia di lavoro interinale è o è responsabile di ciò sulla base dell'articolo 7:658 e/o dell'articolo 7:611 del Codice civile olandese.
  6. Se l'incidente sul lavoro porta alla morte, il cliente è tenuto a risarcire il danno (compresi i costi, compresi i costi effettivi dell'assistenza legale) ai sensi dell'articolo 6:108 del Codice civile olandese alle persone menzionate in tale articolo.
  7. Il cliente stipulerà un'adeguata assicurazione contro la responsabilità sulla base di quanto previsto dal presente articolo. Su richiesta dell'agenzia di lavoro interinale, il cliente fornirà una prova valida (polizza) di assicurazione.

Articolo 12: Responsabilità del cliente

  1. Il cliente che non adempie agli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali è tenuto a risarcire all'agenzia di lavoro interinale tutti i danni che ne derivano (compresi tutti i costi, compresi quelli dell'assistenza legale), senza obbligo di messa in mora preventiva, e lui deve, se necessario, indennizzare l'agenzia di lavoro interinale a questo riguardo. Ciò non pregiudica il fatto che l'agenzia di lavoro interinale può avanzare altre pretese, ad esempio invocare lo scioglimento. Le disposizioni del presente articolo hanno portata generale, sia – eventualmente anche in via integrativa – nei confronti dei soggetti per i quali l'obbligo di corrispondere un indennizzo è già stato disciplinato separatamente nelle presenti condizioni generali, sia nei confronti dei soggetti per i quali ciò non è previsto. .

Articolo 13: Tariffa cliente

  1. La tariffa cliente dovuta dal cliente all'agenzia di lavoro interinale è calcolata sulla base delle ore alle quali l'agenzia di lavoro interinale ha diritto in base all'incarico e/o alle condizioni ed è sempre calcolata almeno sulle ore effettivamente lavorate dall'agenzia di lavoro interinale. il lavoratore temporaneo. La tariffa cliente viene moltiplicata per le indennità e aumentata dei rimborsi spese che l'agenzia di lavoro interinale deve al lavoratore temporaneo. L'IVA viene addebitata sulla tariffa cliente, sui supplementi e sui rimborsi spese.
  2. Se in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 delle presenti condizioni generali, deve essere applicata la retribuzione del datore di lavoro, l'agenzia di lavoro temporaneo ridetermina la retribuzione del lavoratore temporaneo e la tariffa del cliente sulla base delle informazioni forniti dal cliente in merito all'inquadramento professionale e alla retribuzione del datore di lavoro. La remunerazione e la tariffa cliente comprendono tutti gli elementi della remunerazione del locatario che si applicano al cliente.
  3. Oltre al caso di cui al comma 2, l'agenzia di lavoro interinale ha comunque facoltà di adeguare la tariffa cliente nel corso della durata dell'incarico qualora i costi del lavoro interinale aumentino: - a seguito di modifiche del contratto contratto collettivo di lavoro o alle retribuzioni ivi regolamentate o modifiche del contratto collettivo di lavoro e/o delle condizioni di lavoro applicabili al cliente o alle retribuzioni ivi regolamentate; - a seguito di modifiche o in conseguenza di leggi e regolamenti, comprese le modifiche in o a seguito di leggi e regolamenti sociali e fiscali, del contratto collettivo di lavoro o di qualsiasi disposizione vincolante; - a seguito di un aumento salariale (periodico) e/o di un beneficio obbligatorio (una tantum), derivante dal lavoro collettivo contratto collettivo di lavoro e/o regime di condizioni di lavoro applicabili al cliente e/o leggi e regolamenti.
  4. Se il cliente non accetta il pagamento della tariffa cliente adeguata, in violazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ciò costituisce la richiesta del cliente di risolvere la prestazione.
  5. Se durante la durata dell'incarico, previo espresso consenso scritto dell'agenzia di lavoro interinale, la posizione del lavoratore temporaneo cambia nel senso che la posizione corrisponde a un lavoro di categoria inferiore, la retribuzione oraria e la tariffa cliente rimarranno invariate.
  6. Qualsiasi adeguamento della tariffa cliente verrà comunicato al cliente dall'agenzia di lavoro interinale il prima possibile e confermato per iscritto al cliente.Se la remunerazione e/o la tariffa cliente è/sono fissata/sono troppo basse per qualsiasi motivo imputabili al cliente, l'agenzia di lavoro interinale ha il diritto di riportare retroattivamente la retribuzione e la tariffa cliente al livello corretto.L'agenzia di lavoro interinale può anche addebitare al cliente un eventuale mancato pagamento da parte del cliente e eventuali costi sostenuti dal cliente di conseguenza un'agenzia di lavoro interinale.

Articolo 14: Obbligo speciale di pagamento minimo di almeno tre ore

  1. Se l'ambito del lavoro che deve essere svolto dal lavoratore temporaneo e/o l'orario di lavoro non sono chiaramente registrati e il cliente non dà al lavoratore temporaneo l'opportunità di svolgere il lavoro concordato o fa meno di tre ore (consecutive) per chiamata , il cliente è tenuto a pagare all'agenzia di lavoro interinale la tariffa cliente per chiamata per almeno tre ore o più ore di quelle concordate.

Articolo 15: Costituzione di un rapporto di lavoro tra il Cliente e il Lavoratore Interinale

  1. Il cliente ha il diritto di stipulare un rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo messo a sua disposizione dall'agenzia di lavoro interinale solo se e nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo.
  2. Nell'ambito del presente articolo per lavoratore temporaneo si intende anche: - il potenziale lavoratore temporaneo iscritto presso l'agenzia di lavoro interinale; - il (potenziale) lavoratore temporaneo che è stato presentato al cliente;
  3. Nell'ambito del presente articolo, stipulare un rapporto di lavoro con un lavoratore temporaneo significa: - stipulare un contratto di lavoro, un contratto di lavoro e/o un contratto di incarico da parte del cliente con il lavoratore temporaneo per lo stesso o altro lavoro; - nomina del lavoratore temporaneo come dipendente pubblico per lo stesso o per un diverso lavoro; - far mettere a disposizione del cliente il lavoratore temporaneo in questione da un terzo (ad esempio un'altra agenzia di lavoro interinale) per lo stesso o per un diverso lavoro; - il lavoratore temporaneo lavoratore che entra in rapporto di lavoro con un terzo per lo stesso lavoro o per un lavoro diverso, quando il cliente e il terzo sono collegati in un gruppo o quando l'uno è una filiale dell'altro.
  4. Il cliente non stipulerà un rapporto di lavoro con un lavoratore temporaneo finché il contratto di lavoro temporaneo tra il lavoratore temporaneo e l'agenzia di lavoro temporaneo non sarà stato risolto legalmente.
  5. Il cliente informerà tempestivamente per iscritto l'agenzia di lavoro interinale della sua intenzione di instaurare un rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo. Quindi prima che realizzi effettivamente quell'intenzione.
  6. Se il cliente, conformemente a quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, entra in rapporto di lavoro con un lavoratore temporaneo messo a sua disposizione in base ad un incarico a tempo indeterminato, prima che detto lavoratore temporaneo abbia effettivamente prestato servizio 1.560 ore sulla base di tale incarico. Il cliente deve all'agenzia di lavoro temporaneo un compenso pari a 25% dell'ultima tariffa cliente applicabile per 1.560 ore meno le ore già lavorate da quel lavoratore temporaneo in base all'incarico.
  7. Se il cliente stipula un rapporto di lavoro con un lavoratore temporaneo messo a sua disposizione sulla base di un incarico a tempo determinato, il cliente è debitore di un indennizzo pari a 25% dell'ultima tariffa cliente applicabile (calcolata sull'orario concordato o abituale e ore aggiuntive)./straordinari) per la restante durata dell'incarico o - in caso di incarico che può essere interrotto anticipatamente - per il periodo di preavviso non rispettato, fermo restando che il cliente è sempre debitore almeno dell'indennità di cui al punto paragrafo 6.
  8. Se il cliente stipula un rapporto di lavoro con un lavoratore temporaneo secondo le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, il rapporto di lavoro tra il cliente e l'agenzia di lavoro temporaneo termina il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro.
  9. Se il cliente stipula un rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo entro 3 mesi dalla fine del suo incarico al cliente (indipendentemente dal fatto che si trattasse di un incarico a tempo determinato o indeterminato), egli è tenuto a versare l'indennità di cui al paragrafo 6. Ciò vale sia nel caso in cui il cliente si sia rivolto a questo scopo al lavoratore temporaneo - direttamente o tramite terzi - sia nel caso in cui il lavoratore temporaneo si sia rivolto al cliente - direttamente o tramite terzi.
  10. Se un (potenziale) cliente è entrato in contatto inizialmente con un (potenziale) lavoratore temporaneo tramite l'agenzia di lavoro interinale, ad esempio perché gli è stato presentato dall'agenzia di lavoro interinale, e quel (potenziale) cliente entro tre mesi dopo il contatto è stato stabilito stipula un rapporto di lavoro con il (potenziale) lavoratore temporaneo senza che la prestazione sia stata messa a disposizione, il potenziale cliente deve un risarcimento di 25% della tariffa cliente che sarebbe stata applicata al lavoratore temporaneo interessato se la prestazione fosse stata effettuata, oltre 1.560 ore.
  11. Il cliente è tenuto a tale indennità anche nel caso in cui il lavoratore temporaneo si avvicini e/o faccia domanda per un lavoro direttamente o tramite terzi e di conseguenza venga stipulato un rapporto di lavoro diretto o indiretto con il lavoratore temporaneo in questione. Nel caso in cui l'agenzia di lavoro interinale e il cliente non abbiano ancora concordato una tariffa cliente per quanto riguarda la fornitura del lavoratore temporaneo, il cliente, fatto salvo il diritto dell'agenzia di lavoro interinale di richiedere l'intero risarcimento, dovrà pagare un è dovuto all'agenzia di lavoro interinale, immediatamente ed in un'unica soluzione, l'importo di € 7.500,00 IVA esclusa, senza ulteriore preavviso o messa in mora.

Articolo 16: Fatturazione

  1. La fatturazione avviene sulla base della modalità di contabilizzazione del tempo concordata con il cliente ed inoltre sulla base di quanto stabilito nell'incarico, nel contratto o nelle presenti condizioni. Salvo diverso accordo scritto, la registrazione del tempo avviene mediante moduli di dichiarazione approvati per iscritto dal cliente.
  2. Il cliente e l'agenzia di lavoro interinale possono concordare che il cronometraggio venga effettuato mediante un sistema di registrazione del tempo, un sistema elettronico e/o automatizzato o mediante quadri redatti da o per il cliente.
  3. Il cliente è responsabile della corretta e completa rilevazione degli orari ed è tenuto a vigilare che i dati del lavoratore temporaneo ivi contenuti siano riportati in modo corretto e veritiero, quali: nome del lavoratore temporaneo, numero di ore lavorate, ore straordinarie, ore irregolari e orari di turno. , le altre ore per le quali è dovuta la tariffa cliente ai sensi dei termini e delle condizioni dell'incarico, gli eventuali sovrapprezzi e le eventuali spese effettivamente sostenute.
  4. Se il cliente fornisce le registrazioni delle ore, si assicura che l'agenzia di lavoro interinale disponga delle registrazioni delle ore successive alla settimana lavorata dal lavoratore temporaneo. Il cliente è responsabile del modo in cui i fogli presenze vengono forniti all'agenzia di lavoro interinale.
  5. Prima di fornire i fogli presenze, il cliente offre al lavoratore temporaneo la possibilità di controllare i fogli presenze. Se e nella misura in cui il lavoratore temporaneo contesta le informazioni riportate nel foglio presenze, l'agenzia di lavoro interinale è autorizzata a determinare le ore e i costi in base alla dichiarazione del lavoratore temporaneo, a meno che il cliente non possa dimostrare che le informazioni da lui fornite sono corrette.
  6. Se il tempo viene registrato utilizzando moduli di dichiarazione forniti dal lavoratore temporaneo, il cliente conserva una copia del modulo di dichiarazione. In caso di discrepanza tra il modulo di dichiarazione presentato dal lavoratore temporaneo all'agenzia di lavoro temporaneo e la copia conservata dal cliente, il modulo di dichiarazione presentato dal lavoratore temporaneo all'agenzia di lavoro temporaneo fungerà da prova completa per la liquidazione, salvo prova contraria da parte del cliente.

Articolo 17: Pagamento

  1. Il cliente è tenuto in ogni momento a pagare ogni fattura dell'agenzia di lavoro interinale entro 14 giorni di calendario dalla data della fattura. Se una fattura non viene pagata entro questo termine, il cliente sarà legalmente inadempiente dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza preavviso, e dovrà interessi di 1% per mese solare sull'importo dovuto, con parte di un mese per un mese intero viene addebitato. La stampa o la copia della fattura inviata dall'agenzia di lavoro interinale al cliente in possesso dell'agenzia di lavoro interinale funge da prova completa degli interessi dovuti e del giorno in cui inizia il calcolo degli interessi.
  2. Se il cliente contesta la fattura in tutto o in parte, deve comunicarlo per iscritto all'agenzia di lavoro interinale entro quattordici giorni di calendario dalla data della fattura, indicando i motivi precisi. Decorso tale termine decade il diritto del cliente di contestare la fattura. L'onere della prova in merito alla tempestiva contestazione della fattura spetta al cliente. Contestare la fattura non libera il cliente dal suo obbligo di pagamento.
  3. Il cliente non ha diritto di saldare l'importo della fattura, anche se contestata, contro domanda riconvenzionale motivata o meno, e/o di sospendere il pagamento della fattura. Ciò vale per tutte le pretese riconvenzionali, tra cui, ad esempio, una multa causata da un lavoratore temporaneo, i costi per la pulizia dell'auto aziendale, la perdita di attrezzi, ecc.
  4. Hanno effetto liberatorio solo i pagamenti all'agenzia di lavoro interinale o ad un terzo designato per iscritto dall'agenzia di lavoro interinale. I pagamenti effettuati dal cliente al lavoratore interinale, a qualunque titolo, non sono vincolanti nei confronti dell'agenzia di lavoro interinale e non possono mai costituire motivo di cancellazione o di liquidazione del debito.
  5. Se la situazione finanziaria e/o il comportamento di pagamento del cliente lo giustificano, secondo l'agenzia di lavoro interinale, il cliente è tenuto, su richiesta scritta dell'agenzia di lavoro interinale, a fornire un anticipo e/o un importo adeguato garanzia, mediante fideiussione bancaria, pegno o altro, delle proprie obbligazioni nei confronti dell'agenzia di lavoro interinale. Si può richiedere una cauzione sia per le obbligazioni esistenti che per quelle future, un anticipo solo per le obbligazioni future. L'entità della cauzione richiesta e/o dell'anticipo richiesto deve essere proporzionata all'entità dei relativi obblighi del cliente.
  6. Se il cliente non versa l'anticipo di cui al comma 5 o non presta la cauzione richiesta entro il termine fissato dall'agenzia di lavoro interinale, il cliente è inadempiente senza che sia necessaria ulteriore messa in mora e l'agenzia di lavoro interinale ha quindi diritto sospendere l'esecuzione di tutti i propri obblighi, sospendere o richiedere lo scioglimento di tutti gli ordini del cliente.
  7. Tutti i costi giudiziari ed extragiudiziali (di riscossione) sostenuti dall'agenzia di lavoro interinale a seguito del mancato rispetto da parte del cliente degli obblighi previsti dal presente articolo saranno interamente a carico del cliente. Il risarcimento per le spese extragiudiziali è fissato a 15% dell'importo principale dovuto, comprensivo di IVA e interessi (con un minimo di € 300,00 per sinistro), a meno che l'agenzia di lavoro interinale non abbia sostenuto in modo dimostrabile maggiori costi. La tariffa fissa sarà sempre dovuta dal cliente non appena il cliente sarà inadempiente e verrà addebitata senza ulteriore prova.

Articolo 18: Obbligo e responsabilità di massimo impegno

  1. L'agenzia di lavoro interinale è tenuta a compiere ogni sforzo per eseguire correttamente l'incarico. Se e nella misura in cui l'agenzia di lavoro interinale non adempie a tale obbligo, l'agenzia di lavoro interinale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di seguito e delle disposizioni altrove nelle condizioni generali, è tenuta a risarcire il cliente per il danno diretto che ne deriva, a condizione che il cliente, possibilmente ma al più tardi tre mesi dopo che il danno si è verificato o è diventato noto, presenti un reclamo scritto all'agenzia di lavoro interinale e dimostri che il danno è la conseguenza diretta di una mancanza imputabile da parte sua dell'agenzia di lavoro interinale.
  2. L'eventuale responsabilità dell'agenzia di lavoro interinale derivante dall'incarico è limitata alla tariffa che l'agenzia di lavoro interinale deve addebitare al cliente per l'esecuzione dell'incarico, per il numero di ore di lavoro concordate e per la durata concordata dell'incarico fino a ad un massimo di tre mesi. L'importo massimo a carico dell'agenzia di lavoro interinale non potrà in nessun caso superare l'importo a carico della sua assicurazione.
  3. È in ogni caso esclusa la responsabilità dell'agenzia di lavoro interinale per danni indiretti, compresi i danni consequenziali, il mancato guadagno, il mancato risparmio e i danni dovuti alla stagnazione dell'attività.

Articolo 19: Proprietà intellettuale e industriale

  1. Su richiesta del cliente, l'agenzia di lavoro interinale farà firmare al lavoratore temporaneo una dichiarazione scritta al fine di garantire o promuovere - per quanto necessario e possibile - che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati del lavoro del lavoratore temporaneo siano o saranno attribuiti e trasferiti al cliente. Se l'agenzia di lavoro interinale deve a questo riguardo un indennizzo al lavoratore interinale o deve altrimenti sostenere dei costi, il cliente dovrà all'agenzia di lavoro interinale un uguale compenso o pari costi.
  2. Il cliente è libero di concludere un accordo direttamente con il lavoratore temporaneo o di sottoporgli una dichiarazione da firmare riguardante i diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui al comma 1. Il cliente informa l'agenzia di lavoro interinale della sua intenzione in tal senso e fornisce una copia del relativo accordo/dichiarazione all'agenzia di lavoro interinale.
  3. L'agenzia di lavoro interinale non è responsabile nei confronti del cliente per eventuali multe o penalità a cui il lavoratore temporaneo perde o per qualsiasi danno subito dal cliente a causa dell'invocazione da parte del lavoratore temporaneo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

Articolo 20: Riservatezza

  1. L'agenzia di lavoro interinale e il cliente non forniranno a terzi informazioni riservate della o sulla controparte, sulle sue attività e relazioni, di cui sono venute a conoscenza in seguito all'incarico, a terzi, a meno che - e nella misura in cui - venga fornita una disposizione tali informazioni sono necessarie per portare a termine l'incarico che dovrebbero essere in grado di svolgere o sono soggetti all'obbligo legale di divulgazione.
  2. Su richiesta del cliente, l'agenzia di lavoro interinale obbligherà il lavoratore temporaneo a mantenere il segreto su tutto ciò di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento del lavoro, a meno che il lavoratore temporaneo non abbia l'obbligo legale di divulgazione.
  3. Il cliente è libero di obbligare direttamente il lavoratore temporaneo alla riservatezza. Il cliente informa l'agenzia di lavoro interinale della sua intenzione in tal senso e fornisce una copia della relativa dichiarazione/accordo all'agenzia di lavoro interinale. L'agenzia di lavoro interinale non è responsabile per multe, penalità o eventuali danni subiti dal cliente a causa della violazione di questo obbligo di riservatezza da parte del lavoratore temporaneo.

Articolo 21: Obblighi particolari in materia di identità e trattamento dei dati personali

  1. Il cliente al quale l'agenzia di lavoro temporaneo mette a disposizione un lavoratore temporaneo verifica e determina l'identità del lavoratore temporaneo in conformità con la legislazione e i regolamenti applicabili, inclusi ma non limitati alla legge sull'occupazione dei cittadini stranieri (Wav), all'imposta sul salario Act. e la legge sull'identificazione obbligatoria. Il cliente rispetterà inoltre gli obblighi amministrativi e di conservazione che gli sono imposti.
  2. Nei confronti degli stranieri, il cliente dichiara espressamente di conoscere la Wav, compreso che, all'atto dell'inizio dei lavori da parte di uno straniero, il cliente dovrà ricevere copia del documento di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del la legge sulla deidentificazione, dallo straniero. Il cliente è responsabile di controllare attentamente questo documento, determina sulla base di questo l'identità dello straniero e inserisce una copia del documento nella sua amministrazione. L'agenzia per l'impiego non è responsabile per eventuali sanzioni inflitte al cliente ai sensi della Wav.
  3. Il cliente dichiara espressamente di conoscere le leggi e i regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali. L'agenzia di lavoro interinale e il cliente si consentiranno reciprocamente di rispettare la normativa sopra menzionata. Il cliente utilizzerà in ogni caso i dati personali ottenuti tramite l'agenzia di lavoro interinale solo per lo scopo per il quale sono stati ottenuti, non li conserverà per un periodo superiore a quello consentito dalla legge e dai regolamenti e garantirà un'adeguata sicurezza di questi dati personali.

Articolo 22: Trattamento dei lavoratori interinali

  1. Il cliente e l'agenzia di lavoro interinale non effettueranno alcuna discriminazione vietata basata su religione, convinzioni personali, opinioni politiche, sesso, razza, nazionalità, orientamento eterosessuale o omosessuale, stato civile, disabilità, malattia cronica, età o qualsiasi altro motivo. Il cliente e l'agenzia di lavoro temporaneo imporranno solo requisiti rilevanti per la posizione o ne terranno conto al momento del rilascio o dell'esecuzione dell'incarico, nonché nella selezione e nel trattamento dei lavoratori temporanei.
  2. Il cliente conosce la legge sugli informatori e garantisce che il lavoratore temporaneo abbia accesso al sistema di segnalazione allo stesso modo del suo personale se il cliente è a conoscenza di tale sistema o si rivolge a lui.
  3. Se il cliente dispone di una procedura di reclamo in merito al trattamento dei dipendenti, garantirà che il lavoratore temporaneo abbia accesso a tale procedura di reclamo allo stesso modo del proprio personale. Ciò riguarda solo i reclami che non riguardano l'agenzia di collocamento dell'agenzia di lavoro interinale. Tutto questo, purché non sussistano obblighi legali diversi.

Articolo 23: Partecipazione

  1. Il cliente è obbligato a dare al lavoratore temporaneo che è membro del comitato aziendale dell'agenzia di lavoro interinale o del comitato aziendale del cliente la possibilità di esercitare questi diritti di partecipazione in conformità con la legislazione e i regolamenti.
  2. Se il lavoratore temporaneo esercita la partecipazione nell'azienda del cliente, il cliente è debitore anche della tariffa cliente per le ore in cui il lavoratore temporaneo presta lavoro durante l'orario di lavoro o segue la formazione in relazione all'esercizio della partecipazione.
  3. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di informazione ai sensi della legge sui comitati aziendali (di seguito: WOR) in merito all'impiego (previsto) di lavoratori temporanei nella sua azienda. Se e nella misura in cui il cliente desidera basare l'adempimento di questi obblighi di informazione sulle informazioni fornite o da fornire da parte dell'agenzia di lavoro interinale, la fornitura di informazioni non andrà oltre quanto richiesto dal WOR.

Articolo 24: Obblighi rispetto alla legge sulla ripartizione del lavoro da parte degli intermediari

  1. Il cliente dichiara espressamente di conoscere l'articolo 8b della legge sulla ripartizione delle forze di lavoro da parte degli intermediari e garantisce che i lavoratori temporanei hanno pari accesso alle strutture o ai servizi aziendali della sua azienda, in particolare mense, asili nido e strutture di trasporto, come i dipendenti che lavorano per la sua azienda in posizioni uguali o equivalenti, salvo che la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.
  2. Il cliente dichiara espressamente di conoscere l'articolo 8c della legge sulla ripartizione della forza lavoro da parte degli intermediari e garantisce che eventuali posti vacanti che si presentano all'interno della sua azienda siano comunicati al lavoratore temporaneo in modo tempestivo e chiaro, in modo che abbia le stesse opportunità di lavoro un contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto dipendenti della predetta azienda.
  3. Il cliente dichiara espressamente di conoscere l'articolo 10 della legge sulla distribuzione del lavoro da parte degli intermediari. L'agenzia di lavoro interinale non può mettere dipendenti a disposizione del cliente o nella parte dell'azienda del cliente in cui si verifica uno sciopero, una serrata o un'occupazione aziendale. Il cliente informerà l'agenzia di lavoro interinale in modo tempestivo e completo sull'intenzione, l'inizio, la continuazione o la cessazione delle azioni collettive organizzate e non organizzate dai sindacati, inclusi ma non limitati a sciopero, esclusione o occupazione aziendale. Nell'esercizio della propria supervisione e gestione del lavoratore temporaneo, il cliente non emetterà espressamente alcun incarico al lavoratore temporaneo che violerebbe l'articolo 10 del Waadi. Ad esempio, ma non solo, far svolgere ai lavoratori temporanei il lavoro che normalmente viene svolto dai dipendenti che attualmente partecipano alle azioni collettive. Il cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza dell'articolo 12a della legge sulla ripartizione del lavoro da parte degli intermediari. Il cliente fornirà all'agenzia di lavoro interinale informazioni tempestive e complete, scritte o elettroniche, sulle condizioni di lavoro prima dell'inizio del distacco e successivamente quando necessario.

Articolo 25: Controversie e legge applicabile

  1. Tutte le controversie derivanti da o relative ad un rapporto giuridico tra le parti a cui si applicano le presenti condizioni generali saranno risolte in prima istanza esclusivamente dal tribunale competente del distretto in cui si trova la sede dell'agenzia di lavoro interinale.
    2. I presenti termini e condizioni generali e tutte le offerte, gli ordini e gli altri accordi sono regolati esclusivamente dalla legge olandese.

Articolo 26: annullabilità (parziale) delle condizioni generali

  1. Se una o più disposizioni delle presenti condizioni generali sono nulle o annullate, la cessione e le condizioni generali rimarranno altrimenti in vigore. Le disposizioni giuridicamente non valide o non giuridicamente applicabili saranno sostituite da disposizioni che si avvicinino il più possibile alla portata delle disposizioni da sostituire.

Articolo 27: Politica antidiscriminatoria

  1. Reduzs è convinto che la diversità offra un contributo positivo alla collaborazione di successo tra lavoratori flessibili, datori di lavoro e colleghi. La discriminazione, in qualsiasi forma, non è tollerata all'interno della nostra organizzazione e facciamo tutto il possibile per prevenire e combattere la discriminazione. Ciò è in linea con le norme generali, i valori e la legislazione in materia di discriminazione. Per ulteriori informazioni vedere: www.werkjemeezegnee.nl dell'ABU.”Partner di back office

    Recruitment Backoffice BV è il nostro partner nel campo del software per il lavoro temporaneo e dei servizi HR. Questo specialista è affiliato, tra gli altri, alle certificazioni ABU, NEN 4400-1, WKA, SNA e VCU. Hanno anche un account G. Ciò significa che fai affari con una parte affidabile e tu come locatario hai diritto a un indennizzo fiscale per quanto riguarda la responsabilità del locatario.

    https://www.recruitmentbackoffice.nl/contact/